Quanti sono a conoscenza della normativa entrata in vigore il 17/08/2007?
In sintesi il Regolamento prevede che:
sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, con un saldo superiore a 100,00 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
L’intermediario (la banca) dovrà inviare al titolare del rapporto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisando che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme verranno versate al fondo pubblico istituito per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie non altrimenti risarcite.
L’intermediario (banca etc.) dovrà comunicare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell’Economia e Finanze i rapporti per i quali, nell’anno precedente si siano verificate le condizioni per l’estinzione . Entro il 31 maggio di ogni anno, gli intermediari, dovranno versare al fondo rapporti dormienti gli strumenti finanziari ed i titoli relativi ai rapporti contrattuali per cui si è verificata la dormienza.
Depositi al portatore dormienti
Per quanto riguarda i depositi a risparmio al portatore, a causa dell’impossibilità di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna, viene affisso presso i locali della Banca un elenco dei depositi divenuti dormienti.
Il possessore del deposito che voglia evitare l’estinzione del rapporto ed il conseguente giro della somma al fondo pubblico, dovrà entro 180 giorni dalla data di affissione dell’avviso, provvedere a movimentare il conto o una dichiarazione da compilare e sottoscrivere presso la filiale in cui si attesta di voler considerare attivo il deposito.
Cosa fare per chiedere il rimborso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo ha affidato a CONSAP a decorrere dal 14 giugno 2010 la gestione delle domande di rimborso di somme affluite a predetto fondo. Quindi CONSAP procederà all’esame delle domande secondo l’ordine del loro pervenimento tramite raccomandata. La domanda di rimborso e l’elenco dei documenti necessari per il rimborso sono evidenziati sul sito internet della CONSAP (anche le banche ne sono a conoscenza).
Chi può chiedere la restituzione delle somme affluite al fondo
a) i titolari dei rapporti di cui all’articolo 2 del d.p.r. del 22 giugno 2007 (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (eredi).
b) I richiedenti le emissioni degli assegni circolari e i loro aventi causa (eredi).
Non è previsto rimborso ai beneficiari
a) degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale;
b) degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di
c) prescrizione biennale
d) dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale








